La Cassazione chiarisce che per ottenere il risarcimento in caso di rumori molesti in condominio occorrono elementi precisi
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza di rilievo riguardante le controversie condominiali, in particolare i casi di disturbo notturno da rumori domestici come schiamazzi, voci e docce tardive.
La decisione n. 31021/2025 ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente la semplice lamentela per ottenere un risarcimento, ma è indispensabile una prova concreta, seria e oggettiva del danno subito.
Rumori notturni e risarcimento, cosa serve provare?
La vicenda nasce nel 2003 in un condominio di Bologna, dove i proprietari di un appartamento al piano rialzato denunciarono i vicini sovrastanti, affittati a studenti universitari, per continui rumori che, a loro dire, compromettevano il riposo e il benessere personale. Gli attori lamentavano schiamazzi, rumori di sedie e docce a tarda ora, ritenuti violazioni del regolamento condominiale e superamento della normale tollerabilità sancita dall’articolo 844 del Codice Civile.

La sentenza della Cassazione – (altaformazionemusicale.it)
I ricorrenti chiedevano non solo la cessazione di tali comportamenti ma anche un risarcimento per il danno non patrimoniale, rappresentato dallo stress e dal disagio persistente. Di contro, i proprietari accusati negavano ogni responsabilità, coinvolgendo anche gli studenti inquilini e i loro genitori nel procedimento. Nel corso degli anni, il giudizio ha visto susseguirsi interventi della Polizia Municipale, cambi di locatari e persino la sostituzione degli originari proprietari con i loro eredi.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la responsabilità degli eredi dei proprietari del piano superiore e condannandoli a un risarcimento. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna, nel 2019, ha ribaltato tale sentenza, ritenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente dell’intollerabilità delle immissioni rumorose. I giudici d’appello evidenziarono che le denunce alla Polizia Municipale erano state effettuate in orari antecedenti alla mezzanotte e che le testimonianze indicavano una situazione compatibile con la normale convivenza in un condominio.
Gli attori hanno quindi impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la violazione di un regolamento condominiale, anche se più restrittivo rispetto all’articolo 844 c.c., non comporta automaticamente un risarcimento. La tutela risarcitoria è subordinata alla dimostrazione di un danno serio e concreto che lede un diritto costituzionalmente protetto, in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite del 2008 in materia di danni non patrimoniali.
Pertanto, anche qualora un comportamento risultasse formalmente contrario al regolamento condominiale, è necessario provare che le immissioni siano effettivamente intollerabili e che abbiano causato un pregiudizio reale e accertabile. Nel caso in esame, la Corte ha rilevato come l’istruttoria non abbia prodotto un quadro probatorio chiaro e univoco: le testimonianze raccolte erano contraddittorie, i verbali della Polizia Municipale non hanno mai rilevato rumori nelle notti contestate e i fatti denunciati sembravano rientrare nella normale tollerabilità prevista per la convivenza condominiale.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che la valutazione della prova spetta al giudice di merito e che il sindacato di legittimità può intervenire solo in presenza di motivazioni illogiche o carenti, circostanza non riscontrata nel caso specifico. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, confermando la sentenza di secondo grado.
Il principio espresso dalla sentenza n. 31021/2025 si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, come evidenziato da precedenti sentenze della Cassazione. Già nel 2018, infatti, con la sentenza n. 1025, la Corte aveva chiarito che per ottenere il risarcimento per immissioni rumorose è indispensabile una misurazione precisa del rumore, che tenga conto sia del rumore ambientale sia del rumore di fondo, nel periodo contestato. L’assenza di una prova scientifica e oggettiva del superamento delle soglie di tollerabilità comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

Condominio: stop ai risarcimenti - (altaformazionemusicale.it)






